Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale dei beni – Società di persone – Ammissibilità – Domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali – Qualificazione della domanda – Recesso del socio – Liquidazione della quota –


Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l’obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa
all’accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 112

Corte di Cassazione Prima Sezione Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020