La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 5932/21 del 4/03/2021) ha sancito (ancora una volta) che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge e la misura dell’importo del suo ammontare, vengono condizionati dalle capacità di lavoro del coniuge separato o divorziato.
Nel caso in questione è emerso che una quarantottenne ex moglie, beneficiaria dell’assegno di mantenimento, aveva rifiutato di svolgere un lavoro, ritenendo che le proposte ricevute fossero “inadeguate” alla sua laurea in farmacia.
La Corte d’Appello le aveva dato ragione, ritenendo “svilente” che una persona laureata e che in precedenza aveva “goduto di un livello di vita invidiabile”, potesse essere “condannata al banco di mescita oppure a fare la badante”.
La Suprema Corte di Cassazione ha cambiato in modo netto il verdetto, accogliendo il ricorso dell’ex marito, che si opponeva alla prosecuzione del pagamento della somma, pari a 1.000 euro mensili, alla ex moglie, mettendo in rilievo la circostanza di averle offerto “molteplici possibilità lavorative”, che le i aveva sempre rifiutato.
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