Cosa succede quando si desidera usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un immobile non di lusso destinato ad essere fuso con altro immobile, non di lusso, acquisito per successione (ex lege o testamentaria) prima del 21 novembre 2000.
Bisogna premettere che la Legge numero 342 del 21 novembre 2000, al suo articolo numero 69, ha esteso il regime fiscale definito “prima casa” anche alle successioni e donazioni. Prima di tale data l’agevolazione non era richiedibile.
Il caso di cui ci si occupa è quello in cui Tizio vuole acquistare un immobile (non di lusso) da fondere con l’immobile limitrofo per costituire una sola particella.
Orbene, qualora l’immobile già in possesso di Tizio fosse stato acquistato richiedendo le agevolazioni “prima casa” il problema non si sarebbe posto.
Caso diverso quando il primo immobile non viene acquistato utilizzato le agevolazioni.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 142E del 4 giugno 2009, ha chiarito che qualora la particella già in possesso dall’acquirente sia stata trasferita a seguito di successione prima dell’applicazione della Legge numero 342 del 21 novembre 2000, l’agevolazione vada riconosciuta anche in relazione alla fattispecie in esame, purché i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.
L’atto del notaio rogante dovrà necessariamente evidenziare che l’acquirente ha mantenuto, ora come allora, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per la concessione delle agevolazioni richieste.
Avv. Pietro Saija