Al fine del risarcimento è necessario un legame parentale effettivo


La Cassazione con questa sentenza dimostra di essere anche realista. Anche se emessa dalla sezione Responsabilità sanitaria – Danni, entra in un argomento molto complesso.

Nel caso specifico ha negato il risarcimento da trattamento sanitario inadeguato alla moglie di uno sventurato deceduto a causa di un errore sanitario.

Il principio evidenziato dalla Suprema corte è quello secondo cui l’affievolimento del legame affettivo ( evidenziato nel caso di specie dall’esistenza di una nuova relazione di fatto sia del marito che della moglie ) fanno venir meno il diritto alla liquidazione del danno parentale anche quando l’iter procedimentale della separazione non sia stato portato a termine.

Secondo la Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è automatico ma è strettamente legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

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