L’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla mediazione anche senza delibera assembleare autorizzativa.
L’art. 2, co. 2 D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), ha introdotto il nuovo articolo 5-ter al decreto Legislativo 28/2010, in forza del quale «[…] L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi […]». La nuova previsione introduce dunque una nuova legittimazione processuale (di fonte legale) in capo all’amministratore condominiale a partecipare alla procedura di […]