Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 13 febbraio 2024, n. 21607, ha stabilito che il danno per la mancata fruizione di detrazioni fiscali, risulta risarcibile qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza il negligente adempimento dell’appaltatore il risultato auspicato sarebbe stato conseguito. In tale liquidazione non può non considerarsi che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato, ma nella lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto alla detrazione del 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.