Valida la clausola del contratto d’appalto che in relazione al ritardo del pagamento dei lavori in facciata, imponga alla ditta appaltatrice «l’obbligo di agire per il recupero forzato delle proprie spettanze solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condòmini che si dovessero rendere inadempienti e non anche del condominio unitariamente considerato inteso». Lo precisa l’interessante ordinanza di Cassazione 19532/2024 depositata il 16 luglio.
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