Ancora una sentenza in merito all’annosa questione in oggetto.

Il proprietario esclusivo del lastrico solare ben può edificare sulla copertura dello stabile senza acquisire il preventivo assenso assembleare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1102 e 1122 del Codice civile, a condizione che l’opera realizzata non ne alteri l’originaria funzione di copertura e di protezione degli appartamenti sottostanti, non arrechi pregiudizio alle parti comuni e non pregiudichi la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio.

Qualora la costruzione realizzata sul lastrico solare leda una sola di queste condizioni (indipendentemente da ogni questione attinente alla legittimità urbanistica del manufatto), essa dovrà essere rimossa in quanto illegittima, e il proprietario (esecutore) condannato al ripristino dello stato originario dei luoghi. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, nella sentenza numero 2380 del 28 febbraio 2024, riepilogando in maniera chiara ed esaustiva i principi che governano la materia.

Fonte Condominio ed Immobili by Sole24ore

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