Il credito dell’amministratore di condominio per anticipazione di spese, deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata (Cass. n. 3892/2017; Cass. n. 14197/2011): l’amministratore non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute.

Inoltre, pur essendo il rapporto tra l’amministratore e i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’art. 1720 c.c. – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo e una delibera dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011; Cass. n. 5062/2020).
Fonte: https://www.condominioweb.com/il-credito-dellamministratore-non-e-liquido-ne-esigibile.21955

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