Rendiconto condominiale e convocazione dell’assemblea

Il Tribunale di Foggia dice la sua in merito ad uno spinoso argomento. Impugnazione di delibere di approvazione del rendiconto per omessa convocazione e per mancata approvazione dei bilanci precedenti.

La sentenza numero 2812 del dicembre 2024 emessa dal Tribunale di Foggia fa luce su due spinosi argomenti.

L’interesse del ad agire del singolo condomino in caso di omessa convocazione di tutti i partecipanti e l’approvazione dei rendiconti condominiali senza previa approvazione dei bilanci delle annualità precedenti.

Nel primo caso si richiama l’articolo 100 cpc ove si individua un principio civilistico generale: “per proporre una domanda o per contraddirla è necessario avervi interesse”. Quindi non bastano i vizi formali che rendono la delibera annullabile ma chi propone la domanda ho l’onere di provare sia la lesione dei propri interessi e che ciò cagioni un danno reale.

Quindi l’unico soggetto che ha legittimazione ad agire quando vi è un vizio di convocazione è il condomino pretermesso.

La sentenza fa un’altra interessante affermazione: la delibera condominiale è un atto negoziale i cui requisiti essenziali sono la raggiunta maggioranza dei voti, l’oggetto, la causa e la forma.

Il Tribunale ha affermato che non esiste un obbligo in capo all’amministratore e/o all’assemblea condominiale di approvare i bilanci rispettando una rigida sequenza temporale. Questo in forza del rispetto del principio semplicità e snellezza.

Ultimo richiamo del Tribunale di Foggia lo fa sull’esistenza di prorogatio imperii del mandato dell’amministrato che rimane tale sino alla nomina di un altro professionista.

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