In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell’art. 1455 c.c. va sempre commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la
quale, ancorchè avesse rilevato l’inadempimento di una banca con riferimento obblighi informativi correlati ad un’operazione di acquisto di bond argentini del 1997, aveva escluso l’importanza dell’inadempimento in ragione della successiva stipula nel 2000, da parte del medesimo cliente, di un contratto di intermediazione finanziaria con identico oggetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Corte di Cassazione Sez. 1 – , Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020