Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d’appello deve ritenersi disciplinata dall’art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall’art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l’intervenuto
differimento dell’udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall’art. 166 c.p.c. per l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST.
PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4,
Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
797 CORTE COST., Legge 25/01/1985 num. 121 art. 8
Corte di Cassazione Sez. 1 – , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020