Ultimamente la Corte di Cassazione si è occupata del caso in cui il padre di sue figlie – non autosufficienti, affidate alla madre -, a seguito dell’adozione delle stesse da parte del nuovo compagno della madre, ha chiesto la sensibile riduzione dell’assegno di mantenimento. La Suprema corte ha dichiarato ammissibile il ricorso rinviando alla Corte di Appello per la ridefinizione della somma. La Suprema Corte chiarisce che l’entità di tale mantenimento debba tenere conto che le figlie “siano ormai inserite nel contesto familiare creatosi” per effetto del matrimonio della loro madre con l’adottante che abbia”provveduto continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle loro esigenze e necessità quotidiane. Per questi motivi la Cassazione, ritenuto di dover accogliere la invocata violazione dell’art.337-septies c.c. in combinato disposto con l’art. 9 della L.n.898/1970 e della disciplina dell’adozione del maggiore di età, ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello per il corrispondente nuovo esame alla stregua del principio di diritto indicato.
Da: CF News