Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, proprietaria di un locale facente parte di un condominio, presentava istanza all’assemblea, chiedendo di essere autorizzato ad affiggere sulla facciata principale un’insegna pubblicitaria. Tuttavia, in entrambe le occasioni, la richiesta veniva respinta, così il titolare affiggeva ugualmente il cartellone promozionale.
Il conduttore di altro appartamento, ritenendo di aver subito una turbativa del suo possesso, in quanto l’esposizione della tabella doveva ritenersi lesiva del decoro del fabbricato, sollecitava il Condominio ad agire in giudizio, ai sensi dell’articolo 1170 del Codice Civile, chiedendo al Tribunale la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione dell’insegna.
Con sentenza del 28 aprile 2021 n. 1178, la Terza Sezione del Tribunale di Brescia scioglieva, dunque, la propria riserva e dopo aver dichiarato irrilevanti sia l’obbligo di affissione dell’insegna, in quanto non vi era alcun riscontro nella normativa richiamata dalla parte, sia la presentazione della SCIA, in quanto la presentazione del titolo, riguardando esclusivamente il rapporto con l’ente pubblico, lasciava inalterato quello tra privati, confermava l’illegittimità della condotta della società convenuta e la turbativa del possesso posta in essere mediante affissione dell’insegna sulla facciata del fabbricato, pertanto la condannava al pagamento delle spese processuali a favore del Condominio attore.