Condominio – Esecuzione di opere straordinarie e obbligatorietà di un fondo per le spese


Tribunale di Milano 13 dicembre 2021 n° 10293

La violazione dell’articolo 1135 comma 1 numero 4, che prevede ” l’assemblea dei condomini provvede … alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”, comporta la nullità della delibera contente l’approvazione della spesa in quanto l’articolo in questione ha natura precettiva e inderogabile che non può essere superata dalla volontà delle parti.