L’incostanza, l’immaturità e l’incapacità dimostrate dal genitore nell’affrontare, per un periodo sufficientemente lungo, un percorso terapeutico di sostegno e di soccorso da parte dei servizi sociali ai fini di un serio tentativo di recupero dell’inidoneità genitoriale, sono elementi idonei e sufficienti a valutare i limiti nella cura del minore e a dichiarare lo stato di adottabilità dello stesso.
Fonte Sole24ore