Divisione ereditaria


Quando più soggetti sono chiamati a succedere in un’eredità, non trovano un accordo per la ripartizione dei beni, e il defunto ha stabilito quali devono essere destinati a ognuno, il giudice, su domanda di uno
degli stessi coeredi, può provvedere alla ripartizione del patrimonio ereditario e allo scioglimento della comunione.

Se, alla morte di una persona, l’eredità spetta pro quota a più persone che l’accettano, si costituisce una comunione ereditaria.
I singoli eredi diventano tra loro, “coeredi”.
La comunione ereditaria ha per oggetto i beni che costituivano il patrimonio del defunto, con esclusione di quelli attribuiti dallo stesso a uno o più soggetti determinati, detti “legati”.
La comunione ereditaria si scioglie con la divisione dell’eredità e consiste nel frazionamento tra i diversi
eredi, in proporzione alla quota che spetta a ognuno, dei beni parte della comunione.
In questo modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.
La divisione ereditaria può essere fatta in tre modi, dal defunto con il testamento, su accordo unanime dei coeredi, per mezzo di un procedimento giudiziale di divisione.
In questa circostanza, lo scioglimento della comunione si ha per ordine del giudice, su domanda di uno
qualsiasi dei coeredi.
Chi può chiedere la divisione giudiziale e chi deve partecipare al
giudizio
Ogni coerede, qualunque sia la quota che gli spetta, si può rivolgere al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni ereditari.
A partire dal 2013, prima di avviare una causa relativa a una divisione è si deve seguire un procedimento di mediazione davanti a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.
Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata lo stesso, entro la prima udienza il giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale.
La “non procedibilità” può essere fatta valere anche dalla controparte, vale a dire dal “convenuto”, che lo deve fare entro un preciso termine di decadenza.
Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, anche a distanza di molti anni dall’apertura della successione, non essendo previsto nessun limite di tempo, salvo che il defunto abbia imposto che la divisione non si effettui sino al compimento del diciottesimo anno d’età del più giovane dei suoi eredi, oppure per un tempo massimo di cinque anni dalla sua morte.
Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti dei coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità e, se ce ne sono, dei creditori opponenti, vale a dire, i creditori di ogni erede che abbiano manifestato la loro opposizione.
AL giudizio devono partecipare anche i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria, come ad esempio, un’ipoteca iscritta su un immobile che apparteneva al defunto, e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario, come, ad esempio, l’inquilino che abbia in corso un contratto di locazione ultradecennale su un bene immobile oggetto di divisione.
Il Tribunale che segue il giudizio di divisione
Dopo avere tentato senza successo la mediazione con l’apposito procedimento, il coerede che voglia promuovere un giudizio di divisione si deve rivolgere al Tribunale del luogo nel quale si è aperta la successione, che coincide con l’ultimo domicilio del defunto.
Lo stesso se i beni che ricadono nella comunione si trovano in un luogo diverso.
Se ad esempio, il defunto è morto a Roma, ma i beni che ricadono nella comunione sono alcuni immobili che si trovano a Venezia e alcuni beni mobili che si trovano a Napoli, il Tribunale competente è sempre
quello di Roma.
La domanda di divisione si presenta al Tribunale con un atto di citazione che deve essere redatto da un avvocato.
Il processo di divisione davanti al giudice è strutturato in due fasi.
La divisione giudiziale
In caso di divisione giudiziale, il Giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le
stime dei beni, di esperti che può nominare egli stesso.
Una volta definito il progetto di divisione, il giudice lo deposita in cancelleria, in modo che i coeredi che
partecipano al giudizio ne possano prendere visione.
Il giudice fissa anche un’udienza per la discussione del progetto, nella quale sono invitati a partecipare i
coeredi.
Se un coerede non partecipa all’udienza, la mancata partecipazione equivale all’accettazione del progetto di divisione predisposto dal giudice.
Se all’udienza fissata dal giudice non sorgono contestazioni, lo stesso approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con i quali i lotti verranno attribuiti a ogni coerede.
Se sorgono contestazioni sul progetto di divisione, come potrebbe essere, ad esempio, la stima di un bene, viene instaurato un giudizio al termine del quale il giudice modifica il progetto di divisione e decide sulle contestazioni con un’apposita sentenza.
Dopo che eventuali contestazioni sono state risolte e il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo, le singole porzioni possono essere attribuite a ogni coerede.
Se i coeredi hanno quote tra loro diverse, le porzioni, che avranno valore tra loro diverso, vengono assegnate direttamente ai coeredi ai quali spettano.
Se i coeredi concorrono in misura uguale, ad esempio, tre eredi che concorrono ognuno per un terzo, e non trovano un accordo sulla ripartizione, l’assegnazione di ogni porzione avverrà con estrazione a sorte.
La divisione a domanda congiunta
La divisione “a domanda congiunta” è disciplinata all’articolo 791 bis del codice di procedura civile.
Quando non ci sono contestazioni, ci si può rivolgere al Tribunale in modo che il giudice nomini un notaio o un avvocato al quale affidare le modalità della divisione.
In questo caso, la divisione viene detta “a domanda congiunta” perché il ricorso è presentato dagli interessati.
Se manca qualche firma il ricorso viene dichiarato inammissibile e la procedura si blocca.
Dopo avere sentito le parti, il professionista incaricato a predispone il progetto di divisione dispone la vendita dei beni agevolmente divisibili.
Ogni interessato può ricorrere al giudice entro trenta giorni, al fine di opporsi alla vendita dei beni o contestare il progetto di divisione.
Se non ci sono opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e chiede al professionista incaricato di portare a termine la divisione.

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