Vendita case popolari prezzo di vendita

Cassazione Civile sentenza numero 21348 06/07/2022

La Suprema Corte ha stabilito che devono essere stipulate nel rispetto del prezzo vincolato le vendite (effettuate, oltre che dal costruttore, anche dai successivi acquirenti) delle abitazioni costruite – in ogni tempo – in attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette “convenzioni Peep”) oppure in attuazione di convenzioni stipulate per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione (le cosiddette “convenzioni Bucalossi”). A meno che, mediante la occorrente procedura di affrancazione (articolo 31, comma 49-bis, legge 448/1998 e Dm 151/2020) il vincolo del prezzo di cessione sia stato rimosso e, quindi, vi sia la libertà di determinazione del prezzo di compravendita.

La situazione che si verifica in caso di vendita di un’abitazione per un prezzo superiore a quello vincolato è che si tratta di un contratto affetto da “nullità parziale”, con il risultato che il contratto deve essere letto come se fosse stato stipulato per il prezzo vincolato (e non per il prezzo pattuito in misura maggiore).
Con l’ulteriore conseguenza che la parte di prezzo sborsata in più dall’acquirente, rispetto all’importo vincolato, deve essere restituita dal venditore all’acquirente (Cassazione, sentenze 11032/1994, 9266/1995, 3018/2010, 506/2011 e 26689/2020).

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Ricostituzione del tenore di vita endoconiugale


In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5603

Riconoscimento assegno divorzile

Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20604

Al fine del risarcimento è necessario un legame parentale effettivo

La Cassazione con questa sentenza dimostra di essere anche realista. Anche se emessa dalla sezione Responsabilità sanitaria – Danni, entra in un argomento molto complesso.

Nel caso specifico ha negato il risarcimento da trattamento sanitario inadeguato alla moglie di uno sventurato deceduto a causa di un errore sanitario.

Il principio evidenziato dalla Suprema corte è quello secondo cui l’affievolimento del legame affettivo ( evidenziato nel caso di specie dall’esistenza di una nuova relazione di fatto sia del marito che della moglie ) fanno venir meno il diritto alla liquidazione del danno parentale anche quando l’iter procedimentale della separazione non sia stato portato a termine.

Secondo la Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è automatico ma è strettamente legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

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Condominio – Esecuzione di opere straordinarie e obbligatorietà di un fondo per le spese

Tribunale di Milano 13 dicembre 2021 n° 10293

La violazione dell’articolo 1135 comma 1 numero 4, che prevede ” l’assemblea dei condomini provvede … alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”, comporta la nullità della delibera contente l’approvazione della spesa in quanto l’articolo in questione ha natura precettiva e inderogabile che non può essere superata dalla volontà delle parti.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Cassazione civile sezioni unite n° 9839 del 14 aprile 2021

secondo i princìpi generali, l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione

Ascolto del minore nei casi di collocamento.

L’ordinanza della Cassazione CIvile, Sez. I, del 25 Gennaio 2021, n. 1474, stabilisce che in tutti i casi di collocamento dei minori (compresi quelli derivanti dagli scioglimenti dei matrimoni/unioni civili), l’ascolto del minore (maggiore di dodici anni) è necessario. A meno di una precisa motivazione del giudice, la mancanza dell’ascolto comporta la nullità assoluta del procedimento. Tutto questo alla luce della Legge 219 del 2012, che stabilis e come l’ascolto è divenuto un diritto soggettivo assoluto del minore, che non compare, nelle situazioni familiari, come mero attore secondario le cui considerazioni rappresentino un quid pluris per le decisioni da prendere, ma come protagonista indiscusso le cui esigenze sono poste dinanzi ad ogni altra istanza.

Effetti condannatori di sentenze costitutive non passate in giudicato

Corte di Cassazione 27416/2021

La sentenza in esame ha stabilito, nello specifico, che in caso di nullità dell’atto di vendita immobiliare, la restituzione del bene deve essere immediata, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa e costitutiva del nuovo diritto.

Ciò accade ogni qualvolta la statuizione condannatoria – contenuta nella sentenza – è dipendente dall’effetto costitutivo stabilito nella decisione

Fonte: GUIDA AL DIRITTO 4 dic. 2021

L’articolo 1102 del Codice Civile non legittima qualsivoglia uso particolare del bene comune da parte del condominio

Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, proprietaria di un locale facente parte di un condominio, presentava istanza all’assemblea, chiedendo di essere autorizzato ad affiggere sulla facciata principale un’insegna pubblicitaria. Tuttavia, in entrambe le occasioni, la richiesta veniva respinta, così il titolare affiggeva ugualmente il cartellone promozionale.

Il conduttore di altro appartamento, ritenendo di aver subito una turbativa del suo possesso, in quanto l’esposizione della tabella doveva ritenersi lesiva del decoro del fabbricato, sollecitava il Condominio ad agire in giudizio, ai sensi dell’articolo 1170 del Codice Civile, chiedendo al Tribunale la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione dell’insegna.

Con sentenza del 28 aprile 2021 n. 1178, la Terza Sezione del Tribunale di Brescia scioglieva, dunque, la propria riserva e dopo aver dichiarato irrilevanti sia l’obbligo di affissione dell’insegna, in quanto non vi era alcun riscontro nella normativa richiamata dalla parte, sia la presentazione della SCIA, in quanto la presentazione del titolo, riguardando esclusivamente il rapporto con l’ente pubblico, lasciava inalterato quello tra privati, confermava l’illegittimità della condotta della società convenuta e la turbativa del possesso posta in essere mediante affissione dell’insegna sulla facciata del fabbricato, pertanto la condannava al pagamento delle spese processuali a favore del Condominio attore.