Rendiconto condominiale e convocazione dell’assemblea

Il Tribunale di Foggia dice la sua in merito ad uno spinoso argomento. Impugnazione di delibere di approvazione del rendiconto per omessa convocazione e per mancata approvazione dei bilanci precedenti.

La sentenza numero 2812 del dicembre 2024 emessa dal Tribunale di Foggia fa luce su due spinosi argomenti.

L’interesse del ad agire del singolo condomino in caso di omessa convocazione di tutti i partecipanti e l’approvazione dei rendiconti condominiali senza previa approvazione dei bilanci delle annualità precedenti.

Nel primo caso si richiama l’articolo 100 cpc ove si individua un principio civilistico generale: “per proporre una domanda o per contraddirla è necessario avervi interesse”. Quindi non bastano i vizi formali che rendono la delibera annullabile ma chi propone la domanda ho l’onere di provare sia la lesione dei propri interessi e che ciò cagioni un danno reale.

Quindi l’unico soggetto che ha legittimazione ad agire quando vi è un vizio di convocazione è il condomino pretermesso.

La sentenza fa un’altra interessante affermazione: la delibera condominiale è un atto negoziale i cui requisiti essenziali sono la raggiunta maggioranza dei voti, l’oggetto, la causa e la forma.

Il Tribunale ha affermato che non esiste un obbligo in capo all’amministratore e/o all’assemblea condominiale di approvare i bilanci rispettando una rigida sequenza temporale. Questo in forza del rispetto del principio semplicità e snellezza.

Ultimo richiamo del Tribunale di Foggia lo fa sull’esistenza di prorogatio imperii del mandato dell’amministrato che rimane tale sino alla nomina di un altro professionista.

La spesa per il ripristino del cielino del balcone

Il ripristino del cielino resta a carico del proprietario dell’appartamento del piano superiore dal quale si può accedere al balcone stesso. Questo quanto stabilito dai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Non essendovi una normativa specifica, sopratutto per quei balconi denominati aggettanti (che sporgono rispetto al prospetto dell’edificio), la Cassazione si è  espressa, in via di principio, stabilendo che le spese relative ad essi devono essere sostenute dai proprietari esclusivi degli appartamenti dai quali si può accedere ai balconi stessi ( Ord. 7042/2020 ).

Il credito dell’amministratore di condominio non è liquido né esigibile

Il credito dell’amministratore di condominio per anticipazione di spese, deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata (Cass. n. 3892/2017; Cass. n. 14197/2011): l’amministratore non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute.

Inoltre, pur essendo il rapporto tra l’amministratore e i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’art. 1720 c.c. – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo e una delibera dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011; Cass. n. 5062/2020).
Fonte: https://www.condominioweb.com/il-credito-dellamministratore-non-e-liquido-ne-esigibile.21955

Il regolamento contrattuale può vietare il rumore nel condominio

La tutela dei condòmini dall’aggressione dal rumore può trovare il suo fondamento anche nel regolamento che contiene le norme per l’uso delle cose comuni.Invero, il regolamento può disciplinare la diffusione del rumore all’interno del condominio. È la conclusione cui giunge la seconda sezione della Cassazione (ordinanza 13396/2024) che ha rigettava il ricorso di una condòmina, esercente di un’attività di bar/enoteca produttrice di immissioni acustiche oltre la normale tollerabilità , non consentite dal regolamento, avverso la sentenza di condanna del Tribunale alla cessazione dei rumori, dalle ore 24.00 per tutto l’anno fino alle ore 08.00, oltre all’installazione di opere per ridurre le emissioni e al risarcimento del danno. La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza e ordinava la posticipazione della chiusura dell’esercizio oltre le ore 24.00 nei casi consentiti dall’autorità comunale per alcune festività.

In definitiva la Corte di cassazione ha condiviso il giudizio di merito per cui il regolamento condominiale , nel caso trattato, non può impedire ai condòmini l’esercizio , nell’immobile, di un’attività commerciale, ma può regolarne l’esercizio in modo da contemperare le esigenze abitative con quelle imprenditoriali, entrambe tutelate dall’ordinamento giuridico.

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Condominio, per il mancato pagamento dei lavori azione di recupero solo verso i morosi

Valida la clausola del contratto d’appalto che in relazione al ritardo del pagamento dei lavori in facciata, imponga alla ditta appaltatrice «l’obbligo di agire per il recupero forzato delle proprie spettanze solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condòmini che si dovessero rendere inadempienti e non anche del condominio unitariamente considerato inteso». Lo precisa l’interessante ordinanza di Cassazione 19532/2024 depositata il 16 luglio.

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Superbonus al 110% se il bonifico è stato “ordinato” entro fine 2023

L’art. 119 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ‘‘ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. ‘‘sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del D.L. 63 del 4 giugno 2013.

Il D.L. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 6 del 13 gennaio 2023, ha modificato il comma 8bis del citato art. 119 stabilendo, tra l’altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.

L’art. 1, comma 894, della legge 197 del 29 dicembre 2022, stabilisce, tuttavia, che le modifiche non si applicano, tra gli altri, agli interventi:

– effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);

– effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute.

Criterio di cassa per persone fisiche e condomini

Come chiarito con la circ. n. 24/E/2020, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Inoltre, con la circ. n. 17/E del 26 giugno 2023 è stato confermato che, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Quale è allora la data del bonifico rilevante in questi casi? Quella dell’ordine di pagamento alla banca, oppure la data di esecuzione del bonifico o, infine, la data valuta di addebito della somma bonificata?

Data dell’orine di pagamento

Per risolvere il quesito, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 137/2024, ha ricordato che, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ‘‘Telefisco” del 1° febbraio 2024, è stato affermato che «in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca».

Con la citata risposta, in particolare, è stata richiamata la ris. n. 77/E del 23 aprile 2007, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986) dei professionisti versati online mediante l’utilizzo della carta di credito, con la quale è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito online, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».

Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Ciò posto, nel caso oggetto della risposta a interpello n. 137/2024, i pagamenti erano stati effettuati mediante bonifici bancari, che erano stati disposti tramite home banking nel giorno di sabato 30 dicembre 2023, per cui la spesa – secondo i tecnici del Fisco – doveva ritenersi sostenuta nel 2023, anche se la data di esecuzione dei bonifici era il 2 gennaio 2024 e la data valuta il 3 gennaio 2024: l’istante pertanto potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2023.

Tratto da un interessante studio del Sole24Ore.

Costruzione su lastrico di proprietà esclusiva.

Ancora una sentenza in merito all’annosa questione in oggetto.

Il proprietario esclusivo del lastrico solare ben può edificare sulla copertura dello stabile senza acquisire il preventivo assenso assembleare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1102 e 1122 del Codice civile, a condizione che l’opera realizzata non ne alteri l’originaria funzione di copertura e di protezione degli appartamenti sottostanti, non arrechi pregiudizio alle parti comuni e non pregiudichi la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio.

Qualora la costruzione realizzata sul lastrico solare leda una sola di queste condizioni (indipendentemente da ogni questione attinente alla legittimità urbanistica del manufatto), essa dovrà essere rimossa in quanto illegittima, e il proprietario (esecutore) condannato al ripristino dello stato originario dei luoghi. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, nella sentenza numero 2380 del 28 febbraio 2024, riepilogando in maniera chiara ed esaustiva i principi che governano la materia.

Fonte Condominio ed Immobili by Sole24ore

Tende e verande

L’ordinanza della Cassazione, sezione II civile, 7622 del 23 marzo 2024, al di là delle vicende processuali che vi fanno da corollario (per le quali, gli apprezzamenti sul fatto nono sono sindacabili in sede di legittimità), respinge il ricorso presentato dal proprietario della villetta che aveva installato la tenda da sole, richiamando i principi sanciti dell’applicazione della distanza minima di 3 metri prevista dall’articolo 907, terzo comma, Codice civile.

I giudici di merito e di legittimità, nel qual caso, hanno enfatizzato la consistenza dei nuovi volumi generati dalle strutture fisse, unitamente alla tenda scorrevole, poste in prossimità della soglia dei balconi e, come tali, li hanno ritenuti suscettibili di minarne anche la sicurezza del proprietario dell’appartamento sovrastante. Nulla da fare, pertanto, per le tende esterne di nuova generazione, se non c’è consenso preventivo.

©NTPLUSCONDOMINIO

Utilizzo e proprietà del condotto fognario.

Con Sentenza 7 febbraio 2024, n. 240, il Tribunale di Ragusa ha stabilito che, nel contesto condominiale, i condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell’edificio e sono oggetto di proprietà comune.
In particolare, sulla base di quanto previsto dall’ art. 1102, C.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché:

  • non ne alteri la destinazione;
  • non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

© Allin Condominio e locazione

Condominio: installazione di colonnina per la ricarica autoveicolo

L’installazione delle colonnine di ricarica elettrica in condominio è normata dall’art. 17-quinquies del Decreto legge 83/2012 rubricato “Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica”, il quale stabilisce che:

Fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

Nel caso in cui la maggioranza richiesta in sede di assemblea non venisse raggiunta, il condomino interessato all’installazione delle colonnine elettriche (così come il gruppo di condòmini interessati), può decidere di procedere all’installazione a proprie spese. Difatti, l’art. 1102 c.c. riconosce a ciascun condomino la possibilità di usare le aree comuni per i propri scopi purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini il pari uso. Se successivamente altri condòmini dovessero cambiare idea, potranno fruire dei vantaggi derivanti dall’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera realizzata.

Quindi non può essere vietato ai condomini comproprietari di uno spazio utilizzato per parcheggio dei veicoli l’istallazione a proprie spese di una o più colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’utilizzo dello spazio, però, non può essere precluso ai restanti condomini se non a seguito di delibera autorizzativa di destinazione del detto spazio ad esclusivo uso dei veicoli elettrici in carica.